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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  20-8-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 16


A modifica del termine stabilito all'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.
La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23.
((Agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843))
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