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LEGGE 18 dicembre 1979, n. 632

Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  6-1-1980 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento.
In egual misura e con la stessa decorrenza sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennità di presenza previste dai successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.