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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. 946

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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Testo in vigore dal:  28-2-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:

Lo

statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 108, 110 e 111, relativi alle norme generali per le scuole di perfezionamento e di specializzazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Art. 108. - Alle singole scuole di perfezionamento e di specializzazione possono essere ammessi, di regola, soltanto coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.
Alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
L'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia avviene mediante concorso per titoli ed esami.
La durata del corso di studi per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 110. - Salve restando le attribuzioni del preside e del consiglio della facoltà cui sono annesse, le scuole sono rette da un direttore e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano; il direttore è nominato dal rettore, per un biennio, tra gli insegnanti della scuola, e può essere confermato.
La direzione delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 111. - Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole scuole o corsi, gli iscritti ai medesimi sono tenuti a versare le seguenti tasse, soprattasse e contributi:
Primo anno Anni successivi


Gli articoli 147 e 148, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 147. - La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso la clinica ostetricoginecologica dell'Università degli studi di Trieste e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 148. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
h) lingua straniera (inglese) quadriennale I.
2° Anno:
a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche (biennale) I;
c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) quadriennale II.
3° Anno:
a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologica;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche (biennale) II;
e) operazioni ginecologiche (biennale) I;
f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) quadriennale III.
4° Anno:
a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche (biennale) II;
f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
g) lingua straniera (inglese) quadriennale IV.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 151 e 152, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono abrogati e sostenuti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 151. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica dell'Università di Trieste e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 152. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica (biennale I);
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica (biennale I);
tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
anatomia patologica sistematica (biennale II);
diagnostica anatomo-patologica macroscopica (biennale II);
diagnostica istopatologica (triennale I);
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica (triennale II);
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica (triennale III);
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio di cui agli articoli 160 e 161, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale.
Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 172. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso l'istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica dell'Università degli studi di Trieste. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Il numero degli iscritti, distribuiti nei tre anni di corso, è di diciotto (sei per anno di corso).
Art. 173. - Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:
1° Anno:
embriologia ed anatomia dentale e maxillo-facciale (semestrale);
microbiologia e igiene orale (semestrale);
farmacologia (annuale);
odontotecnica (annuale);
anestesia e chirurgia stomatologica (annuale);
patologia odonto-stomatologica (annuale);
odontoiatria conservativa (biennale I);
esercitazioni pratiche.
2° Anno:
odontoiatria conservativa (biennale II);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale I);
parodontologia (biennale I);
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale I);
chirurgia maxillo-facciale (biennale I);
odontoiatria infantile (annuale);
radiologia odonto-stomatologica (annuale);
anatomia e isto-patologia odonto-stomatologica (annuale);
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
clinica odonto-stomatologica (annuale);
chirurgia maxillo-facciale (biennale II);
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale II);
paradontologia (biennale II);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale II);
medicina legale e delle assicurazioni odonto-stomatologica (semestrale);
esercitazioni pratiche.
Art. 174. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamenti dinanzi ad una apposita commissione di almeno tre membri e presieduta dal direttore della scuola.
Per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia l'allievo dovrà sostenere, dinanzi ad una apposita commissione di sette membri e presieduta dal direttore della scuola, la discussione di una tesi scritta.
Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in odontostomatologia sono così fissate:
Primo Anno Anni successivi


L'ordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1977, n. 598, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno di corso (totale quaranta iscritti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979

Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 6