DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. 946

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

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Testo in vigore dal: 28-2-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Trieste,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e
modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7 settembre
1962, n. 1540, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Trieste  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli  articoli 108, 110 e 111, relativi alle norme generali per le
scuole  di  perfezionamento  e  di  specializzazione, sono abrogati e
sostituiti dai seguenti:
  Art.   108.   -   Alle  singole  scuole  di  perfezionamento  e  di
specializzazione  possono  essere ammessi, di regola, soltanto coloro
che   hanno   conseguito  una  laurea  il  cui  corso  di  studi  sia
strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.
  Alle  scuole  di  specializzazione  in  medicina  e  chirurgia sono
ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi.
  E'  richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita'
competente.
  L'ammissione   alle   scuole  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia avviene mediante concorso per titoli ed esami.
  La  durata  del corso di studi per le scuole di specializzazione in
medicina e chirurgia non e' suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  110.  -  Salve  restando  le  attribuzioni  del preside e del
consiglio della facolta' cui sono annesse, le scuole sono rette da un
direttore  e  da  un  consiglio  costituito  dai  professori  che  vi
insegnano;  il direttore e' nominato dal rettore, per un biennio, tra
gli insegnanti della scuola, e puo' essere confermato.
  La  direzione  delle  scuole  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia  e'  affidata  al  professore  di ruolo o fuori ruolo della
stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di
ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Art.   111.  -  Salvo  che  non  sia  disposto  diversamente  negli
ordinamenti  delle  singole  scuole o corsi, gli iscritti ai medesimi
sono tenuti a versare le seguenti tasse, soprattasse e contributi:

=====================================================================
                                          |Primo anno|Anni successivi
=====================================================================
        tassa di immatricolazione         |     5.000|              -
       costo libretto d'iscrizione        |     1.500|              -
        tassa annuale d'iscrizione        |   100.000|        100.000
      soprattassa esami di profitto       |     7.000|          7.000
contributo opere sportive e assistenziali |     1.000|          1.000
         contributo di biblioteca         |    10.000|         10.000
     contributo clinica e laboratorio     |    48.000|         48.000
        prestazioni di segreteria         |     4.000|          4.000
       contributo di riscaldamento        |     3.000|          3.000
             tassa di diploma             |         -|          6.000

  Gli articoli 147 e 148, relativi alla scuola di specializzazione in
ostetricia  e  ginecologia,  che  muta  la denominazione in quella di
scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono abrogati
e sostituiti dai seguenti:

       Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

  Art.  147.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  ginecologia  e
ostetricia   ha   sede   presso   la   clinica  ostetricoginecologica
dell'Universita'  degli  studi  di Trieste e conferisce il diploma di
specialista in ginecologia ed ostetricia.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata al professore di ruolo o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Possono  iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione  all'esercizio  professionale  rilasciato dall'autorita'
competente.
  La  durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Il  numero  massimo  degli  allievi e' di dieci per anno di corso e
complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 148. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      a) elementi di genetica medica;
      b)   elementi   di   embriologia;   anatomia   macro   e  micro
dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
      c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
      d) fisiologia ostetrica;
      e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
      f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
      g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
      h) lingua straniera (inglese) quadriennale I.
    2° Anno:
      a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
      b) operazioni ostetriche (biennale) I;
      c)  anatomia  ed  istologia  patologica  della  sfera  genitale
femminile;
      d) citologia ginecologica;
      e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
      f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
      g) lingua straniera (inglese) quadriennale II.
    3° Anno:
      a) puericultura prenatale;
      b) immunologia ostetrica e ginecologica;
      c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
      d) operazioni ostetriche (biennale) II;
      e) operazioni ginecologiche (biennale) I;
      f) ostetricia e ginecologia forense;
      g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
      h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
      i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
      l) lingua straniera (inglese) quadriennale III.
    4° Anno:
      a) neonatologia;
      b) urologia ginecologica;
      c)   radio-diagnostica   e   terapia  fisica  in  ostetricia  e
ginecologia;
      d) chirurgia addominale;
      e) operazioni ginecologiche (biennale) II;
      f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
      g) lingua straniera (inglese) quadriennale IV.
  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria.  Gli  allievi  che  non  conseguono  le attestazioni di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame.
  Alla  fine  di  ogni  anno di corso gli iscritti per essere ammessi
agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle
materie  impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali
l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista  in  ginecologia  ed ostetricia, gli interessati dovranno
superare   l'esame   di   diploma  di  un  argomento  attinente  alla
specializzazione.
  Gli articoli 151 e 152, relativi alla scuola di specializzazione in
anatomia  e  istologia patologica che muta la denominazione in quella
di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono abrogati e
sostenuti dai seguenti:

          Scuola di specializzazione in anatomia patologica

  Art. 151. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha
sede  presso  l'istituto  di  anatomia patologica dell'Universita' di
Trieste   e   conferisce   il  diploma  di  specialista  in  anatomia
patologica.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata al professore di ruolo o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  e,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Possono  iscriversi  alla  scuola di specializzazione i laureati in
medicina  e  chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il
possesso  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio professionale
rilasciato dall'autorita' competente.
  La  durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Il  numero  massimo  degli  allievi e' di dieci per anno di corso e
complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 152. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      anatomia patologica sistematica (biennale I);
      tecnica delle autopsie;
      diagnostica anatomo-patologica macroscopica (biennale I);
      tecniche istologiche ed istochimiche.
    2° Anno:
      anatomia patologica sistematica (biennale II);
      diagnostica anatomo-patologica macroscopica (biennale II);
      diagnostica istopatologica (triennale I);
      tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
    3° Anno:
      diagnostica istopatologica (triennale II);
      tecniche     di     microscopia    elettronica    e    biologia
ultrastrutturale;
      immunopatologia.
    4° Anno:
      diagnostica istopatologica (triennale III);
      diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
      diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione
sanitaria;
      applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
    La  frequenza  alle  lezioni,  alle  esercitazioni  pratiche,  e'
obbligatoria.  Gli  allievi  che  non  conseguono  le attestazioni di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame.
  Alla  fine  di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni
successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite
durante  l'anno.  Per  le  materie  a corso pluriennale l'esame sara'
sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista  in anatomia patologica gli interessati dovranno superare
l'esame  di  diploma  consistente  nella  dissertazione scritta di un
argomento attinente alla specializzazione.
  La   scuola   di   specializzazione  in  ematologia  clinica  e  di
laboratorio  di cui agli articoli 160 e 161, muta la denominazione in
quella di scuola di specializzazione in ematologia generale.
  Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
odontostomatologia:

          Scuola di specializzazione in odontostomatologia

  Art.  172. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha
sede  presso  l'istituto  di  clinica  odontoiatrica  e stomatologica
dell'Universita' degli studi di Trieste. La durata del corso di studi
per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia
e'  di  tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. La frequenza
alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  pratiche  e' obbligatoria. Il
numero  degli  iscritti,  distribuiti  nei  tre  anni di corso, e' di
diciotto (sei per anno di corso).
  Art.  173. - Gli insegnamenti della scuola sono cosi' ripartiti nei
tre anni di corso:
    1° Anno:
      embriologia    ed    anatomia    dentale   e   maxillo-facciale
(semestrale);
      microbiologia e igiene orale (semestrale);
      farmacologia (annuale);
      odontotecnica (annuale);
      anestesia e chirurgia stomatologica (annuale);
      patologia odonto-stomatologica (annuale);
      odontoiatria conservativa (biennale I);
      esercitazioni pratiche.
    2° Anno:
      odontoiatria conservativa (biennale II);
      clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale I);
      parodontologia (biennale I);
      ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale I);
      chirurgia maxillo-facciale (biennale I);
      odontoiatria infantile (annuale);
      radiologia odonto-stomatologica (annuale);
      anatomia e isto-patologia odonto-stomatologica (annuale);
      esercitazioni pratiche.
    3° Anno:
      clinica odonto-stomatologica (annuale);
      chirurgia maxillo-facciale (biennale II);
      ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale II);
      paradontologia (biennale II);
      clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale II);
      medicina  legale  e  delle  assicurazioni  odonto-stomatologica
(semestrale);
      esercitazioni pratiche.
  Art.  174.  -  Al  termine  di  ciascun  anno  di corso gli allievi
dovranno  sostenere  un  esame  di  profitto  teorico e pratico sulle
materie  che  sono  state  oggetto  di  insegnamenti  dinanzi  ad una
apposita  commissione di almeno tre membri e presieduta dal direttore
della scuola.
  Per    il    conseguimento    del   diploma   di   specialista   in
odontostomatologia   l'allievo   dovra'  sostenere,  dinanzi  ad  una
apposita commissione di sette membri e presieduta dal direttore della
scuola, la discussione di una tesi scritta.
  Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione
in odontostomatologia sono cosi' fissate:

=====================================================================
                                          |Primo Anno|Anni successivi
=====================================================================
        tassa di immatricolazione         |     5.000|              -
       costo libretto d'iscrizione        |     1.500|              -
        tassa annuale d'iscrizione        |   200.000|        200.000
      soprattassa esami di profitto       |     7.000|          7.000
contributo opere sportive e assistenziali |     1.000|          1.000
         contributo di biblioteca         |    10.000|         10.000
     contributo clinica e laboratorio     |    48.000|         48.000
        prestazioni di segreteria         |     4.000|          4.000
       contributo di riscaldamento        |     3.000|          3.000
             tassa di diploma             |         -|          6.000

  L'ordinamento   della  scuola  di  specializzazione  in  nefrologia
istituita  con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1977,
n.  598,  e'  modificato  nel  senso  che il numero degli iscritti e'
stabilito in dieci per anno di corso (totale quaranta iscritti).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1979
  Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 6