DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1977, n. 598

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

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Testo in vigore dal: 11-9-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Trieste,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e
modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7 settembre
1962, n. 1540, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Trieste  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 173, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione  in
cardiologia e in nefrologia.

  Scuola di specializzazione in cardiologia

  Art.  174.  - Il corso, della durata di 4 anni, viene tenuto presso
l'istituto di clinica medica dell'Universita' di Trieste.
  Possono  iscriversi  alla  scuola di specializzazione i laureati in
medicina   e  chirurgia  in  possesso  del  diploma  di  abilitazione
all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
  Il numero degli iscritti sara' di 24, pari a 6 per anno di corso.
  La  durata  complessiva  del  corso di studi non e' suscettibile di
abbreviazioni.
  Art. 175. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      anatomia    umana    normale   ed   embriologia   dell'apparato
cardiovascolare;
      fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
      biochimica e biofisica;
      semeiotica  fisica  e strumentale dell'apparato cardiovascolare
I;
      informatica medica e strumentazione biomedica I.
    2° Anno:
      anatomia patologica I;
      fisiologia   dell'apparato   cardiovascolare  III  patologia  e
clinica cardiovascolare II;
      semeiotica  fisica  e strumentale dell'apparato cardiovascolare
II;
      informatica medica e strumentazione biomedica II;
      radiologia I;
      aspetti    sociali    ed    epidemiologici    delle    malattie
cardiovascolari.
    3° Anno:
      anatomia patologica II;
      semeiotica  fisica  e strumentale dell'apparato cardiovascolare
III;
      patologia e clinica cardiovascolare II;
      radiologia II;
      terapia medica e farmacologia clinica I.
    4° Anno:
      semeiotica  fisica  e strumentale dell'apparato cardiovascolare
IV;
      patologia e clinica cardiovascolare III;
      terapia medica e farmacologia clinica II;
      terapia chirurgica;
      terapie intensive cardiologiche.
  Art. 176. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare
le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, le esercitazioni.
  Gli  allievi  che  non  conseguono le attestazioni di frequenza sul
relativo  libretto,  non potranno essere ammessi a sostenere la prova
di esame.
  Alla  fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni
di  corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie
impartite durante l'anno.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista,  gli  interessati  dovranno  superare l'esame di diploma
consistente   nella  dissertazione  scelta  su  di  un  argomento  di
carattere cardiologico.

  Scuola di specializzazione in nefrologia

  Art. 177. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati
in  medicina  e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso,
il  possesso  del diploma di abilitazione all'esercizio professionale
rilasciato dall'autorita' competente.
  Il  corso  di studi per il conseguimento del diploma di specialista
in  nefrologia  ha la durata di quattro anni e non e' suscettibile di
abbreviazione.
  Il numero massimo degli iscritti e' di diciotto per l'intero corso.
  Nel  caso  che  le  domande  eccedano  il  numero  previsto per gli
iscritti  alla scuola, la selezione verra' fatta mediante concorso da
parte  di  una  commissione,  presieduta  dal  direttore della scuola
(graduatoria per titoli ed esami).
  La direzione della scuola sara' affidata dalla facolta' di medicina
al  direttore  della  clinica  o  di istituto che sia un noto cultore
della  nefrologia,  e  che continui a dedicarsi ad essa insieme con i
suoi collaboratori.
  Gli  iscritti  alla  scuola  avranno  l'obbligo  di  frequentare le
lezioni,  le  esercitazioni,  le  visite di istruzione e le eventuali
conferenze;  in  caso  contrario,  non  potranno avere l'attestato di
frequenza  necessario  per  essere  ammessi  a  sostenere le prove di
esame.
  Al  termine  di  ogni  anno  accademico,  l'allievo della scuola di
specializzazione  dovra' sostenere un esame di profitto che comprenda
il  gruppo  delle  materie  in  programma;  ove non sia superato tale
esame, il candidato non potra' essere ammesso al corso successivo.
  L'esame  di  diploma  si  svolgera' con le norme generali del testo
unico universitario.
  Al  termine  del  corso  di  studi, verra' conseguito il diploma di
specialista in nefrologia.
  Art. 178. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      struttura ed ultrastruttura normale del rene;
      aspetti biochimici della funzione renale;
      fisiologia renale;
      microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
      genetica applicata alla nefrologia;
      semeiotica renale (I anno).
    2° Anno:
      struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
      patologia del ricambio idroelettrolitico;
      insufficienza renale;
      rene e ipertensione arteriosa;
      semeiotica renale (II anno);
      nefropatie tubulari.
    3° Anno:
      nefropatie glomerulari;
      nefropatie interstiziali;
      nefropatie vascolari;
      terapia dietetica e dialitica (I anno);
      farmacologia d'interesse nefrologico.
    4° Anno:
      nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
      terapia dietetica e dialitica (II anno);
      fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
      aspetti di nefrologia nell'eta' pediatrica;
      problemi chirurgici in nefrologia;
      terapia medica delle nefropatie.
    Art:  179.  -  Gli  iscritti alla scuola sono tenuti a versare le
seguenti tasse, soprattasse e contributi:
                                                Primo         Anni
                                                 anno      successivi

tassa di immatricolazione ...................   5.000           -
costo libretto iscrizione e tesserino .......   1.500           -
tassa annuale di iscrizione ................. 100.000        100.000
soprattassa esami profitto ..................   7.000          7.000
contributo opere sportive assistenziali .....   1.000          1.000
contributo di biblioteca ....................  10.000         10.000
contributo clinica e laboratorio ............  48.000         48.000
prestazioni di segreteria ...................   3.000          3.000
contributo di riscaldamento .................   3.000          3.000
                                              --------       -------
                                              178.500        172.000


  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 1 giugno 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1977
  Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 33