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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. 67

Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri.

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Testo in vigore dal: 5-4-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  decreto  reale  17 gennaio 1926, n. 177, registrato alla
Corte  dei  conti,  addi'  10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n.
764, con il quale e' stata istituita la commissione per le funicolari
aeree e terrestri;
  Visto  l'art.  1  della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,
convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 771;
  Visto  il  regolamento generale per le funicolari aeree in servizio
pubblico  destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963,
n.  1541,  registrato  alla  Corte dei conti, addi' 26 novembre 1963,
Atti  di Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale e' stata
determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree
e terrestri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967,
n. 1350, registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1968, Atti
di  Governo,  registro  n. 216, foglio n. 49, con il quale sono state
apportate  alcune  modifiche ed integrazioni al succitato decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14
gennaio  1972,  n.  5,  riguardante la riserva di competenze a favore
dello Stato in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli, nel
trasferimento   alle  regioni  a  statuto  ordinario  delle  funzioni
amministrative statali concernenti i servizi di trasporto a fune;
  Visto   l'art.  12  del  succitato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1972,  n.  5, riguardante la facolta' per le
regioni  a  statuto  ordinario  di  avvalersi degli organi consultivi
dello Stato;
  Ritenuta   la   necessita'  di  apportare  alcune  variazioni  alla
composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri in
relazione  alla  nuova  organizzazione della Direzione generale della
motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione, dipendente sia
dall'applicazione  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
giugno  1972,  n.  748,  sulla  dirigenza  degli  uffici statali, sia
dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  sul trasferimento alle
regioni  a statuto ordinario di funzioni amministrative, di personale
e  di  uffici  della predetta Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
  Ritenuto  che con il trasferimento alle regioni a statuto ordinario
delle  funzioni  amministrative  statali,  tra l'altro, in materia di
trasporti  a  fune,  sono venute a cessare le ragioni per le quali si
era  ritenuta a suo tempo necessaria, ai fini del coordinamento degli
interventi  statali nel settore, la presenza in seno alla commissione
per  le funicolari aeree e terrestri dei rappresentanti dei Ministeri
del   tesoro   (Ragioneria   generale  dello  Stato),  degli  interni
(Direzione  generale dell'amministrazione civile), dell'agricoltura e
delle  foreste,  del turismo e dello spettacolo e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Ritenuto   che,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  delle  nuove
disposizioni  sullo  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige,  di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente
della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670, si rende necessaria la
sostituzione dell'unico rappresentante della regione suddetta in seno
alla  commissione  per  le  funicolari  aeree  e  terrestri,  con  un
rappresentante  per  ciascuna delle due province autonome di Trento e
Bolzano,   alle   quali  sono  state  trasferite,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze  territoriali,  le  funzioni amministrative in
materia   di   trasporti   a   fune   gia'  espletate  dalla  regione
Trentino-Alto Adige;
  Ritenuta,  infine,  l'opportunita'  di  apportare  talune ulteriori
modifiche  ed integrazioni alla composizione della commissione per le
funicolari  aeree e terrestri, allo scopo di assicurarle una migliore
funzionalita'   in  relazione  sia  alla  natura  dei  suoi  compiti,
prevalentemente  riguardanti  la sicurezza dei servizi di trasporto a
fune, sia alle esigenze delle regioni a statuto ordinario, nonche' di
quelle  a  statuto speciale non rappresentate permanentemente in seno
alla commissione stessa;
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  sulla  composizione  e  sul  funzionamento  della
commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, modificato ed
integrato  con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre
1967,  n.  1350,  sono  abrogate  e sostituite con quelle di cui agli
articoli seguenti.