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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. 67

Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri.

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Testo in vigore dal:  5-4-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 17 gennaio 1926, n. 177, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale è stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963, Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale è stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, n. 1350, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1968, Atti di Governo, registro n. 216, foglio n. 49, con il quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la riserva di competenze a favore dello Stato in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli, nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali concernenti i servizi di trasporto a fune;
Visto l'art. 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la facoltà per le regioni a statuto ordinario di avvalersi degli organi consultivi dello Stato;
Ritenuta la necessità di apportare alcune variazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri in relazione alla nuova organizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dipendente sia dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza degli uffici statali, sia dall'entrata in vigore delle disposizioni sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative, di personale e di uffici della predetta Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Ritenuto che con il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali, tra l'altro, in materia di trasporti a fune, sono venute a cessare le ragioni per le quali si era ritenuta a suo tempo necessaria, ai fini del coordinamento degli interventi statali nel settore, la presenza in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), degli interni (Direzione generale dell'amministrazione civile), dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sullo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si rende necessaria la sostituzione dell'unico rappresentante della regione suddetta in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri, con un rappresentante per ciascuna delle due province autonome di Trento e Bolzano, alle quali sono state trasferite, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, le funzioni amministrative in materia di trasporti a fune già espletate dalla regione Trentino-Alto Adige;
Ritenuta, infine, l'opportunità di apportare talune ulteriori modifiche ed integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di assicurarle una migliore funzionalità in relazione sia alla natura dei suoi compiti, prevalentemente riguardanti la sicurezza dei servizi di trasporto a fune, sia alle esigenze delle regioni a statuto ordinario, nonché di quelle a statuto speciale non rappresentate permanentemente in seno alla commissione stessa;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni sulla composizione e sul funzionamento della commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, modificato ed integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, n. 1350, sono abrogate e sostituite con quelle di cui agli articoli seguenti.