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REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938, n. 1696

Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. (038U1696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 8 (in G.U. 24/01/1939, n. 19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per disciplinare l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri analoghi sistemi di trasporto in servizio pubblico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie è concesso dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del Comune stesso.

Qualora la linea interessi il territorio di più Comuni della stessa Provincia, la concessione è accordata con provvedimento del presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni altro caso la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
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Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.