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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 (in G.U. 17/08/1974, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1974)
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Testo in vigore dal:  7-7-1974 al: 17-8-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;
Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e di imporre un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale.
È ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.
La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:
"B) Benzina:
1) acquistata all'estero con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale L. 12.640.
I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da emanarsi non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà stabilito il quantitativo di benzina da ammettere all'agevolazione nonché le norme relative alla applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni".
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.822,50 a L. 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.