stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 (in G.U. 17/08/1974, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1974)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-7-1974
al: 17-8-1974
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Vista la tariffa per l'applicazione dei  dazi  doganali,  approvata
con il decreto del Presidente della Repubblica  26  giugno  1965,  n.
723, e successive aggiunte e modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli  oli  minerali  e  sui   prodotti   della   loro
lavorazione, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964,  n.  989,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 dicembre  1964,  n.  1350,  concernente
modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; 
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente  modificazioni  al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano; 
  Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 15  novembre  1973,  n.  733,  concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; 
  Visto  il  decreto-legge  19  giugno  1974,  n.  229,   concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  il
regime fiscale  di  alcuni  prodotti  petroliferi  e  di  imporre  un
prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore,  autoscafi  ed
aeromobili; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per  il
tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato,
per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sulle benzine speciali  diverse  dall'acqua  ragia  minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale. 
  E' ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1),
della tabella B allegata alla legge 19 marzo  1973,  n.  32,  per  la
benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il
decreto-legge  29   settembre   1973,   n.   578,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733. 
  La predetta lettera B), punto 1), e' sostituita dalla seguente: 
    "B) Benzina: 
      1) acquistata all'estero con speciali buoni da automobilisti  e
da motociclisti, stranieri od italiani residenti  all'estero,  per  i
viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale L. 12.640. 
  I  buoni  per  l'acquisto  della  benzina  sono  emessi   dall'Ente
nazionale italiano per il turismo. 
  Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri
per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per  il
commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da  emanarsi
non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sara'  stabilito  il  quantitativo  di  benzina  da
ammettere   all'agevolazione   nonche'   le   norme   relative   alla
applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni". 
  L'aliquota   ridotta   d'imposta   di   fabbricazione    e    della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  E),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973,  n.  32,
per   il   prodotto   denominato   "jet    fuel    JP4",    destinato
all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L.  1.822,50  a  L.
2.307  per  quintale,  relativamente  al  quantitativo  eccedente  il
contingente  annuo  di  tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta
l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine  sui  gas  di  petrolio  liquefatti  per  autotrazione   sono
aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.