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LEGGE 15 novembre 1973, n. 733

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/1974)
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Testo in vigore dal:  18-8-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al secondo comma, la parola: "soppressa", è sostituita con la seguente: "sospesa";

al

terzo comma, le parole: "è aumentata da lire 3.254 a lire 5.040 per quinte.", sono sostituite con le seguenti: "è estesa ai natanti da pesca ed le attrezzature della piccola proprietà agricola. I quantitativi previsti dai punti a), b) e c) del numero 2) della lettera B) della tabella B) legata la legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11". Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1


"Art. 2. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1.
Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".
"Art. 3. - Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze.
La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente articolo 2, è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonché da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento"".

Art. 5-ter.

"L'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, è soppresso".

Art. 5-quater.

"Il secondo comma dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
"L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE"".

Art. 5-quinquies.

"Resta salva, nei casi di ammissione al pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilità di fruire dell'esonero dalla prestazione della cauzione, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".

(("L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975"))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI - LA MALFA - TANASSI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI