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LEGGE 15 novembre 1973, n. 733

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/1974)
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Testo in vigore dal:  25-11-1973 al: 17-8-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al secondo comma, la parola: "soppressa", è sostituita con la seguente: "sospesa";

al

terzo comma, le parole: "è aumentata da lire 3.254 a lire 5.040 per quinte.", sono sostituite con le seguenti: "è estesa ai natanti da pesca ed le attrezzature della piccola proprietà agricola. I quantitativi previsti dai punti a), b) e c) del numero 2) della lettera B) della tabella B) legata la legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11". Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1


"Art. 2. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1.
Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".
"Art. 3. - Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze.
La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente articolo 2, è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonché da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento"".

Art. 5-ter.

"L'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, è soppresso".

Art. 5-quater.

"Il secondo comma dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
"L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE"".

Art. 5-quinquies.

"Resta salva, nei casi di ammissione al pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilità di fruire dell'esonero dalla prestazione della cauzione, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI - LA MALFA - TANASSI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI