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LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1980)
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Testo in vigore dal:  27-1-1972

Art. 19


L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali.