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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1973, n. 31

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1973, n. 205 (in G.U. 19/05/1973, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  20-3-1973 al: 1-6-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Per provvedere alle necessità urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.
Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'art. 13, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che a detti enti saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.