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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1973, n. 31

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1973, n. 205 (in G.U. 19/05/1973, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 20-3-1973
al: 1-6-1976
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre provvidenze a favore
delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria,  dell'Abruzzo
e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonche'
norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per l'interno, per le finanze, per la  pubblica  istruzione,
per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato,
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per
il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per provvedere alle necessita'  urgenti  a  seguito  dei  movimenti
sismici verificatisi nel  novembre-dicembre  1972  nei  comuni  delle
province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di  cui
agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge,  ai  sensi
del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010,  ratificato  con
legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8
del  decreto-legge  18  dicembre  1968,  n.  1233,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata  la
spesa di lire  4.500  milioni  che  sara'  iscritta  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici  per  l'anno
finanziario 1973. 
  Agli  interventi  da  eseguirsi  ai  sensi  del  precedente   comma
provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi
dell'art. 13, lettera a) del decreto del Presidente della  Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale
12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che a detti  enti
saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.