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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1986)
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Testo in vigore dal:  30-1-1972

Art. 13


Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.
La delega riguarda le attribuzioni esercitate dagli uffici predetti in ordine a:
a) le opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;
b) i contributi, la progettazione e la gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607 e delle altre disposizioni legislative in materia;
c) l'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni;
d) le piccole derivazioni di acque pubbliche;
e) i mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.