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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1986)
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Testo in vigore dal: 7-6-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  87,  comma quinto, 117, 118 e la disposizione
VIII transitoria della Costituzione;
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario,  che all'art. 17
conferisce  delega  al  Governo per il passaggio delle funzioni e del
personale statali alle regioni;
  Sentite le Regioni a statuto ordinario;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  i  lavori  pubblici, per la pubblica
istruzione,  per  l'interno,  per  il tesoro, per le finanze e per il
bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  funzioni  amministrative  esercitate  dagli  organi  centrali e
periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per
il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
  Il  trasferimento  predetto  riguarda,  tra  l'altro,  le  funzioni
amministrative statali concernenti:
    a)   l'approvazione   dei  piani  territoriali  di  coordinamento
previsti  dall'art.  5  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    b)  la  determinazione  dell'estensione  del  piano intercomunale
previsto  dall'art.  12  della  predetta  legge  n.  1150  e  la  sua
approvazione;
    c)  l'approvazione  dell'elenco  dei  comuni soggetti all'obbligo
della  formazione  del  piano regolatore generale e la adozione delle
misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 1150
relativamente all'obbligo medesimo;
    d)    l'approvazione    dei   piani   regolatori   generali;   la
autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese
quelle  soggette  a  procedimento  speciale  in  quanto connesse agli
insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;
    e)  l'approvazione  dei  piani  di  ricostruzione  degli  abitati
danneggiati dalla guerra;
    f)  l'approvazione  dei  piani  delle zone destinate all'edilizia
economica  e  popolare  (legge  18  aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni);
    g)  la  fissazione  dei  termini  per  la  formazione  dei  piani
particolareggiati,  l'approvazione  dei  medesimi  e  delle  relative
varianti;  l'adozione  di misure per la compilazione dei piani stessi
in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;
    h)   l'approvazione   dei  regolamenti  edilizi  comunali  e  dei
programmi di fabbricazione;
    i)   il  nulla-osta  all'autorizzazione  comunale  dei  piani  di
lottizzazione;
    l)  il  nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle
norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le
deroghe  alle  altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per
le costruzioni alberghiere;
    m)  la  sospensione  e  demolizione  di  opere difformi dal piano
regolatore  oppure  comunque  non  rispondenti  alle prescrizioni del
piano medesimo;
    n)  il  parere  sulla demolizione di costruzioni abusive ai sensi
dell'art. 32 della citata legge n. 1150;
    o)  ogni  altra  funzione  amministrativa esercitata dagli organi
centrali  e  periferici  dello Stato nella materia di cui al presente
articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli.
  Il  trasferimento  delle funzioni amministrative di cui al presente
articolo  riguarda  anche  le  attribuzioni  esercitate  dagli organi
centrali  e  periferici  del  Ministero  della pubblica istruzione ai
sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonche' da organi centrali e
periferici di altri Ministeri.
  Il   trasferimento   predetto  riguarda  altresi'  la  redazione  e
l'approvazione  dei  piani  territoriali paesistici di cui all'art. 5
della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
  ((Ai  fini  dell'attuazione  del  piano urbanistico regionale e dei
piani  territoriali  di  coordinamento,  nel  rispetto delle relative
competenze,  gli  interventi  di  spettanza dello Stato in materia di
viabilita',  linee  ferroviarie  ed  aerodromi, anche se realizzati a
mezzo  di  aziende  autonome,  sono  effettuati  previa intesa con la
regione Valle d'Aosta.
  Il   piano   urbanistico  regionale  ed  i  piani  territoriali  di
coordinamento sono approvati con legge regionale.
  Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
    a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade
costituenti  la viabilita' locale e regionale, ai sensi dell'articolo
4  del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 23
dicembre  1946,  n.  532,  ratificato con la legge 17 aprile 1956, n.
561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;
    b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali,
d'intesa   con   la   regione;   l'efficacia   del  provvedimento  di
declassificazione  decorre  dalla  data dalla quale ha effetto l'atto
regionale  -  che  dovra'  essere emanato entro sei mesi - con cui si
provvede  alla  nuova classificazione o alla diversa destinazione del
suolo  stradale;  i  provvedimenti  di  classificazione  e  quelli di
declassificazione,  congiunti  all'atto  regionale  teste'  previsto,
comportano il trasferimento delle strade;
    c)   alle  costruzioni  ferroviarie,  ad  eccezione  delle  linee
metropolitane;
    d)  agli  aerodromi,  ad  eccezione  di  quelli  aventi carattere
esclusivamente turistico;
    e) alle opere idrauliche di prima classe;
    f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
    g)   all'edilizia   demaniale   e   patrimoniale   dello   Stato,
all'edilizia   universitaria,  alla  costruzione  di  alloggi  per  i
dipendenti  statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata
alla  prestazione  in  loco di un determinato servizio, alle opere di
prevenzione  e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie
di  cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari
nelle  opere  di  soccorso  relative  a  calamita' di estensione e di
entita' particolarmente gravi;
    h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.
  Resta,  altresi',  ferma  la  competenza  degli  organi statali, da
esercitare,  sentita  la  regione,  in  ordine  agli  aggiornamenti e
modifiche del piano generale degli acquedotti)).