LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 31-10-1942
                               Art. 5. 
 Formazione ed approvazione del piani territoriali di coordinamento. 
 
  Allo scopo di orientare o  coordinare  l'attivita'  urbanistica  da
svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il  Ministero
dei  lavori  pubblici  ha  facolta'  di  provvedere,  su  parere  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione  di  piani
territoriali di coordinamento fissando il perimetro di  ogni  singolo
piano. 
 
  Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive  da
seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente: 
    a) alle zone da riservare a speciali  destinazioni  ed  a  quelle
soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge; 
    b) alle localita' da scegliere come sedi di nuovi nuclei  edilizi
od impianti di particolare natura ed importanza; 
    c) alla rete delle principali linee  di  comunicazione  stradali,
ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma. 
 
  I  piani,  elaborati  d'intesa   con   le   altre   Amministrazioni
interessate e  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta  del  Ministro
per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni,
quando  interessino  impianti  ferroviari,  e  col  Ministro  per  le
corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone  industriali  nel
territorio nazionale. 
 
  Il  decreto  di  approvazione  viene  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina  anche
all'attivita' privata, un esemplare del piano approvato  deve  essere
depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il  cui
territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito  del  piano
medesimo.