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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
Testo in vigore dal:  16-2-1969
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Art. 8


I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo del genio civile risulti che la spesa relativa
((non superi di oltre il 25 per cento quella))
occorrente per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.