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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. 472

Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1993)
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Testo in vigore dal: 8-9-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 16, lettera h), della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel
testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  (Finalita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

  La  Scuola  superiore  della pubblica amministrazione ha i seguenti
compiti,   oltre  quelli  previsti  dall'art.  150  del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3:

    1)  organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di
borsa  di  studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere
direttive amministrative, di cui al successivo art. 2;
    2)  organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti
per  la  nomina  a  primo  dirigente dal decreto del Presidente della
Repubblica  concernente  la  disciplina  delle  funzioni dirigenziali
delle  amministrazioni  dello  Stato  ed  emanato in attuazione della
delega  contenuta  negli  articoli  16  e 16-bis della legge 18 marzo
1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
    3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale istituiti
presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

  Quando  le  esigenze  di  carattere organizzativo lo richiedano, la
scuola  puo'  autorizzare  lo  svolgimento, presso le amministrazioni
interessate,  di  singoli  corsi  di formazione, per gli impiegati in
prova delle carriere inferiori a quella direttiva, di aggiornamento e
di integrazione.
  Le  amministrazioni  presso le quali esistono gli istituti e scuole
di cui al precedente n. 3), possono essere autorizzate a tenere corsi
anche  per  la  formazione degli impiegati direttivi. In tali casi, i
programmi  di  insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi e
degli  esami  vengono  stabiliti  dalla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  di concerto con i Ministri interessati, sentiti il comitato
didattico  ed  il  comitato  direttivo  della  Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
  La  scuola puo', altresi', organizzare e tenere corsi di formazione
e  di  aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle
province,  dai  comuni  e  dagli enti pubblici a carattere nazionale,
d'intesa con le amministrazioni interessate.
  Per  il  raggiungimento  delle  proprie finalita' istituzionali, la
scuola  puo'  avvalersi  delle  amministrazioni  dello  Stato,  delle
universita', di enti o istituti culturali.
  La   Scuola  superiore  ha  sede  a  Caserta.  Le  sedi  decentrate
eventualmente  necessarie  sono  stabilite con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il Ministro per il
tesoro.