LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
Testo in vigore dal: 10-11-1970
                              Art. 12. 
 
  L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito  dai
seguenti articoli: 
 
                            Articolo 16. 
 
  "Con uno o piu'  decreti  aventi  valore  di  legge  ordinaria,  da
emanare entro il 30 giugno  1972,  con  l'osservanza  dei  criteri  e
principi direttivi appresso  indicati  il  Governo  della  Repubblica
provvedera'  a  stabilire  una  nuova   disciplina   delle   funzioni
dirigenziali -  comprese  quelle  relative  alle  amministrazioni  ad
ordinamento autonomo - e delle attribuzioni esterne ed interne  degli
uffici centrali e periferici delle  Amministrazioni  dello  Stato  in
attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98  della  Costituzione  ed  in
armonia con la realizzazione del decentramento regionale. 
  La nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei  principi
fissati negli  articoli  1,  2  e  3  della  presente  legge,  dovra'
prevedere: 
    a) la determinazione delle funzioni dirigenziali  dei  funzionari
preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli  e  le
loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti
di direzione amministrativa e  tecnica,  dei  compiti  di  ricerca  e
studi, nonche' della responsabilita' della vigilanza sull'adempimento
degli atti da parte degli uffici dipendenti; 
    b) la definizione dei  capi  delle  direzioni  generali  e  degli
uffici centrali equiparati e superiori, delle divisioni  nonche'  dei
capi  degli   uffici   periferici,   quali   organi   esterni   delle
Amministrazioni dello Stato; 
    c) l'attribuzione di poteri  decisionali,  anche  definitivi,  ai
capi degli uffici previsti nella lettera b), fermi i poteri  connessi
alla supremazia gerarchica generale spettante ai  Ministri  su  tutti
gli uffici ed in ordine ad ogni  attivita'  del  dicastero  cui  sono
preposti,  ai  sensi  dell'articolo   95   della   Costituzione.   In
particolare  saranno  deferiti,  nelle  materie  di  competenza   dei
rispettivi uffici: 
      1) ai capi delle direzioni generali e degli uffici  centrali  e
periferici equiparati e superiori:  provvedimenti  discrezionali  che
non incidono su scelte ed  orientamenti  di  carattere  generale,  da
determinarsi con le norme delegate, per categorie, genere o specie  e
limiti di spesa, ferma la facolta' di delega del Ministro per atti di
valore superiore, nonche' gli atti  vincolati,  anche  se  comportino
impegni di spesa; 
      2) ai capi delle  divisioni  o  uffici  centrali  e  periferici
equiparati e superiori:  provvedimenti  discrezionali  di  importanza
minore da determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui
al precedente n. 1), nonche' gli atti vincolati, che non  eccedano  i
limiti di spesa da determinarsi con le stesse norme  delegate,  salvo
la facolta' di delega del Ministro o, col suo consenso, del superiore
gerarchico per atti di valore superiore. 
      Il  Ministro  ha   facolta'   di   procedere   all'annullamento
d'ufficio, entro 40 giorni, di propria iniziativa o su denuncia,  per
vizi di legittimita' e alla revoca, per vizi di  merito,  degli  atti
emanati dagli stessi funzionari; 
    d) la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso  non
superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del
10 per cento a livello  di  qualifiche  funzionali  corrispondenti  a
direttore generale od equiparato e superiore e del 10 per  cento  per
le altre qualifiche funzionali, corrispondenti a  quelle  attuali  di
ispettore generale e capo divisione; 
    e) le modalita' di conferimento delle funzioni  dirigenziali:  in
particolare  sara'  previsto  che  la  preposizione  alle   direzioni
generali ed agli uffici centrali e periferici equiparati e  superiori
sara' conferita o  revocata  con  decreto  del  Ministro  sentito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai  funzionari  aventi  la
corrispondente qualifica funzionale; quando  si  tratta  di  estranei
alla  amministrazione  o  di  altri  dipendenti  dello  Stato  aventi
funzioni o qualifica equipollenti o superiori a  direttore  generale,
la  preposizione  all'ufficio  o  la  revoca  sara'  effettuata   con
deliberazione del Consiglio dei Ministri; in  questo  ultimo  caso  i
prescelti  non  ricopriranno  il  posto  di  ruolo  previsto  per  la
qualifica    funzionale    corrispondente    delle    amministrazioni
interessate. 
      La dirigenza d'ufficio a livello inferiore sara'  attribuita  o
revocata con provvedimento del  Ministro,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione; 
    f)  la  regolamentazione  dei  peculiari  aspetti   dello   stato
giuridico dei dirigenti che  dovra'  contenere,  tra  l'altro,  ferma
restando la responsabilita' penale, civile,  amministrativo-contabile
e disciplinare la definizione della responsabilita' degli stessi  per
l'esercizio delle rispettive funzioni. 
    In particolare sara' previsto  che  essi  sono  responsabili  sia
dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi  emanati  dal
Governo, sia della rigorosa osservanza dei  termini  di  procedimento
previsti dalle disposizioni  di  legge  o  di  regolamento,  sia  del
conseguimento dei risultati. 
    Per i direttori generali o funzionari di qualifica  equiparata  e
superiore,  sara'  prevista  la  responsabilita'  nei  confronti  del
Governo, che potra' disporre in casi particolari il loro collocamento
a disposizione o a riposo di autorita', garantendo,  in  quest'ultimo
caso, un particolare trattamento di quiescenza. 
    Sara' stabilito un particolare orario di lavoro per i dirigenti; 
    g)  le  nuove  denominazioni  da  attribuirsi   alle   qualifiche
dirigenziali in, modo da diversificarle dai titoli con  cui  verranno
denominati i capi degli uffici di cui sopra; 
    h) sara', riordinata  e  potenziata  la  scuola  superiore  della
pubblica amministrazione in relazione alla necessita' di  determinare
nuovi sistemi di formazione e selezione del personale. 
    Sara' previsto l'accesso alla carriera direttiva  dei  dipendenti
appartenenti ad  altre  carriere  che,  prescindendo  dal  titolo  di
studio,  dimostrino  di  possedere  il  grado  di  cultura  generale,
giuridica e tecnica necessario, fermo restando quanto  gia'  previsto
all'articolo 11. 
    Sara'  poi  previsto  che  l'accesso   a   livello   dirigenziale
corrispondente  all'attuale  qualifica  di  direttore  di  divisione,
avvenga mediante corso di formazione dirigenziale con  esami  finali.
Il corso dovra' avere una durata non inferiore ad un anno durante  il
quale i candidati saranno applicati per congrui periodi  di  tempo  a
servizi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di provenienza
o inviati presso grandi aziende  pubbliche  o  private  per  compiere
studi di organizzazione aziendale; 
    i) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale  passaggio
dal vecchio al nuovo ordinamento garantendo ai  funzionari  direttivi
in servizio al 30 giugno  1970  la  piena  valutazione  del  servizio
prestato,  la  conservazione  dei  trattamenti  economici   e   delle
posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilita' di carriera
previste dalle norme in vigore e dalle attuali  dotazioni  organiche;
in particolare sara' agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di
direttore di divisione dei direttori di sezione che siano  tali  alla
data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano  prestato  almeno
dieci anni di servizio o  abbiano  superato  il  concorso  di  merito
distinto o l'esame di idoneita'. 
    Saranno inoltre dettate norme per  agevolare  l'avanzamento  alla
qualifica immediatamente superiore  degli  impiegati  che  a  domanda
passeranno alle dipendenze delle regioni, salvo la  competenza  delle
stesse in materia di organizzazione degli uffici. 
    Per adeguare il numero degli impiegati  direttivi  alle  esigenze
future,  oltre   alle   riduzioni   di   personale   conseguenti   al
trasferimento alle regioni degli uffici centrali e  periferici  dello
Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la
delega di funzioni amministrative ai sensi  dell'articolo  118  della
Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24
maggio 1970, n. 336,  saranno  dettate  norme  per  favorire  l'esodo
volontario, con concessione di particolari incentivi  anche  ai  fini
del trattamento di previdenza e di quiescenza. 
    Sara',  infine,  agevolato  il  passaggio   da   una   ad   altra
amministrazione. 
  La struttura della residua carriera direttiva  inferiore  a  quella
dirigenziale sara' articolata in modo  che  gli  impiegati,  che  non
conseguano l'accesso  al  primo  livello  dirigenziale,  abbiano  una
qualifica terminale, con connesso trattamento economico  superiore  a
quello iniziale di dirigente". 
 
                          Articolo 16-bis. 
 
  "Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il
Governo  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  emanare,  anche  con
separati decreti, norme aventi  il  valore  di  legge  ordinaria  per
stabilire: 
    a) il  trattamento  economico  dei  funzionari  direttivi  aventi
qualifiche di direttore  generale  o  equiparata  e  superiore,  che,
mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo,  attui  il
principio della chiarezza retributiva; sara' previsto tra l'altro  il
divieto di percepire indennita', proventi  e  compensi  spettanti  ai
predetti funzionari a qualsiasi titolo in  connessione  con  la  loro
carica, salvo che abbiano carattere  di  generalita'  per  tutti  gli
impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennita', proventi  e
compensi dei quali e' vietata la percezione sara'  versato  in  conto
entrate al Tesoro; 
    b) il trattamento economico dei funzionari  preposti  agli  altri
livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali,  capi  divisione)
sara' ispirato al  principio  della  chiarezza  retributiva  e  sara'
costituito da due voci: 
      la prima costituita dallo stipendio base, che sara' determinato
in relazione e  secondo  l'importanza  delle  funzioni,  senza  alcun
riferimento ai rapporti  interni  indicati  nel  successivo  articolo
16-ter; 
      la  seconda,   da   una   indennita'   di   funzione   connessa
all'effettivo esercizio delle funzioni  dirigenziali  sostitutiva  di
tutte le indennita',  proventi  e  compensi,  spettanti  ai  predetti
funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica,  salvo
che abbiano carattere di generalita' per tutti gli  impiegati  civili
dello Stato. 
    L'importo dell'indennita', dei proventi e dei compensi, dei quali
e' vietata la percezione, dovra' essere versato in conto entrate  del
Tesoro. 
  Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere
a) e b) del  precedente  primo  comma  avra'  attuazione  graduale  a
decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972,  e  comunque
non prima del conferimento della funzione dirigenziale. 
  Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento  definitivo,
sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la  riliquidazione
del personale gia' in quiescenza effettuando le  relative  operazioni
non oltre il 31 dicembre 1973". 
 
                           Articolo 16-ter 
 
  "Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare  entro  il  31
dicembre 1970 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per
la disciplina del trattamento economico del  personale  di  cui  alla
legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sara' determinato, con effetto dal
1 luglio 1970, secondo il  criterio  della  chiarezza  retributiva  e
della onnicomprensivita' di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis,
in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio
1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A  e
per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella D,
equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di
Cassazione a quello definitivamente  spettante  in  applicazione  del
precedente articolo 16-bis, ai funzionari con qualifica di  direttore
generale o equiparata. 
  Sara' previsto l'adeguamento automatico del  trattamento  economico
come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con
qualifica di direttore generale o equiparata. 
  Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611. 
  Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al  presente  articolo
dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo  comma,
nonche' quelle relative alla conservazione dei trattamenti  economici
e delle posizioni giuridiche conseguite, previste  dalla  lettera  i)
dell'articolo 16". 
 
                         Articolo 16-quater. 
 
  "Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972  saranno  emanate
per gli ufficiali delle forze armate e dei  Corpi  di  polizia  dello
Stato disposizione che: 
    attuino, con  gli  adattamenti  richiesti  dalle  caratteristiche
peculiari degli  ordinamenti  militari,  criteri  analoghi  a  quelli
indicati nel precedente articolo 16; 
    stabiliscano  riduzioni  di   talune   categorie   di   personale
compatibilmente con la piena efficienza  delle  forze  armate  e  dei
Corpi  di  polizia,  necessaria  per   l'assolvimento   dei   compiti
istituzionali; 
    estendano il trattamento economico e la disciplina  previsti  per
il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai  generali
di divisione o gradi corrispondenti e superiori; 
    adeguino, con i necessari  adattamenti  in  rapporto  ai  diversi
profili di carriera ed alle particolari  condizioni  di  impiego,  il
trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del
personale direttivo. 
  Le disposizioni di carattere economico  dovranno  avere  le  stesse
decorrenze che saranno stabilite  per  i  funzionari  direttivi.  Con
effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo,  sara'
disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione  delle
pensioni del personale gia' in quiescenza,  effettuando  le  relative
operazioni non oltre il 31 dicembre 1973".