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LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  24-7-1975
aggiornamenti all'articolo

Art. 16-bis


Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:
a) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sarà previsto tra l'altro il divieto di percepire indennità, proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennità, proventi e compensi dei quali è vietata la percezione sarà versato in conto entrate al Tesoro;
b) il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sarà ispirato al principio della chiarezza retributiva e sarà costituito da due voci:
la prima costituita dallo stipendio base, che sarà determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-ter;
la seconda, da una indennità di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennità, proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.
L'importo dell'indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la percezione, dovrà essere versato in conto entrate del Tesoro.
Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avrà attuazione graduale a decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale.
Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale già in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 17 luglio 1975 n. 219 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1975 n. 195) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge 1970, n. 775) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825."