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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 423

Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1978)
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Testo in vigore dal: 31-8-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  4  della  legge  18  marzo 1968, n. 249, concernente
delega  al  Governo  per il riordinamento della Amministrazione dello
Stato,  per  il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere  e  delle  retribuzioni  dei  dipendenti statali, sostituito
dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga,
modifiche ed integrazioni della predetta delega;
  Ritenuta  l'opportunita'  di provvedere, in attuazione della delega
sopra  indicata,  alla  semplificazione  ed  allo  snellimento  delle
procedure  in  materia  di  trattamento  economico  di attivita' e di
quiescenza dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione
e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
        (Quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali)

  Le  quote di aggiunta di famiglia per la moglie e i figli a carico,
spettanti  ai  dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese
quelle  con  ordinamento  autonomo,  ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni,
sono  attribuite  dagli  uffici  amministrativi centrali e periferici
aventi  competenza  in  materia,  senza  l'adozione  di provvedimento
formale.  Di  tali  attribuzioni le direzioni provinciali del tesoro,
gli  uffici  amministrativi  periferici ed i funzionari delegati sono
tenuti   a   dare   comunicazione   periodica   alle  amministrazioni
interessate e agli organi di controllo.
  L'attribuzione  delle  quote  di  aggiunta  di  famiglia  di cui al
precedente  comma  nonche'  di  quelle  spettanti per altre persone a
carico ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in
cui  sorge  il diritto e cessa dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui si verifica il compimento del ventunesimo anno di eta',
il  matrimonio  o il decesso dei figli, il compimento del 26° anno di
eta' per i figli studenti universitari o il decesso del coniuge o dei
genitori.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi si applicano anche ai fini
della  maggiorazione  delle quote di aggiunta di famiglia per i figli
che  abbiano superato il 14° anno di eta', ai sensi dell'art. 4 della
legge  27  maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, nonche' ai
fini  della variazione della misura delle quote stesse ai sensi dello
art.  2  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27
novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni.
  Per  ogni  altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione
del beneficio dalla data in cui e' sorto o cessato il diritto.