LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
Testo in vigore dal: 10-11-1970
                               Art. 6.

  L'articolo  4  della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare entro il 30
giugno  1972  uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.
  Le  norme  di  tali  decreti  dovranno  ispirarsi  al modello della
disciplina  generale  della  azione  amministrativa da approvarsi con
legge  con  gli  adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze
proprie   dei   singoli   settori.  Si  dovra'  sempre  tendere  alla
semplificazione  ed  allo  snellimento  delle  procedure,  in modo da
rendere   quanto  piu'  possibile  sollecita  ed  economica  l'azione
amministrativa,  e  a  tal  fine  dovra'  realizzarsi,  tra  l'altro,
l'eliminazione  delle  duplicazioni  di  competenze, dei concerti non
necessari  e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere,
che  non  siano  essenziali per una adeguata valutazione del pubblico
interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.
  Il  Governo  della  Repubblica  e' parimenti delegato a provvedere,
entro  il  31  dicembre  1973,  alla  raccolta in testi unici, aventi
valore  di  leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti
le   singole   materie,   apportando   ove   d'uopo  alle  stesse  le
modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed
ammodernamento,   ai   fini   di   una   migliore   accessibilita'  e
comprensibilita' delle norme medesime e sempre con i criteri indicati
nel comma precedente".