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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1331

Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1952)
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Testo in vigore dal:  13-4-1952
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Art. 2


COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212.
L'aumento di cui al precedente comma non spetta al dipendente del cui nucleo familiare faccia parte altra persona che sia provvista di reddito di lavoro subordinato o indipendente di importo superiore a L. 22.000 mensili lorde ovvero di pensione non di guerra (compresi l'assegno di caroviveri od altri assegni analoghi) a carico dello Stato o di altri enti pubblici di importo superiore a L. 22.000 mensili lorde.
((1))

L'aumento delle quote complementari previsto dal primo comma del presente articolo spetta tuttavia al dipendente del cui nucleo familiare facciano parte, oltre il dipendente stesso, cinque o più persone, delle quali una soltanto sia provvista di uno dei redditi di lavoro o di una delle pensioni, indicati nel comma precedente, di importo superiore a L. 22.000 mensili lorde.
((1))

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo si considerano compresi nello stesso nucleo familiare:
i coniugi purché non separati legalmente;
i parenti e gli affini entro il primo grado che coabitino nella stessa casa; peraltro i figli, compresi i naturali legalmente riconosciuti, gli adottivi e gli affiliati, se celibi o nubili, si considerano appartenenti al nucleo familiare del genitore anche quando, pur non coabitando con questi, abbiano nel comune sede di servizio del medesimo la loro sede normale.
Ai fini del computo del numero dei componenti il gruppo di cinque o più persone di cui al precedente terzo comma si tiene conto, oltre che delle persone indicate nel precedente quarto comma, anche dei figli minori degli appartenenti al nucleo familiare.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, commi 2 e 3) che "Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
L'importo di lire 22.000 indicato nell'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 25.000."
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 34) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.