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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1331

Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1952)
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Testo in vigore dal:  5-12-1947 al: 30-6-1951
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Ferma restando l'applicazione dei commi secondo e successivi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, l'importo dell'indennità di carovita, da prendere a base per l'applicazione delle variazioni trimestrali dell'indice del costo dell'alimentazione a norma del primo comma del predetto articolo, è fissato nei riguardi del personale che non fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, nelle seguenti misure mensili lorde:
L. 7280 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;
L. 7644 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
L. 8008 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700 mila abitanti e non più di 799.999;
L. 8736 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Nei riguardi del personale celibe o nubile di età inferiore a 30 anni, che non fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, e che conviva con il padre non inabile al lavoro, gli importi predetti sono fissati rispettivamente in lire 5930, L. 6226,50, L. 6523 e L. 7116 mensili lorde.