stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 luglio 1972, n. 321

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 25-7-1972
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  25  maggio  1972  n.  202,
recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036,
in materia di riforma tributaria con le seguenti modificazioni: 
 
  L'articolo 1 e' sostituito con il seguente: 
 
  «L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Le  disposizioni  per  l'attuazione  della   riforma   tributaria,
prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative  ai  punti  II,
III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di  cui  ai
numeri 14 e  15  dell'articolo  10,  ai  numeri  2,  3,  4,  5  e  14
dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo  12  ed
all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge,  entreranno  in
vigore il 1 gennaio 1973. 
  Le disposizioni previste  dalla  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,
relative al punto I, dell'articolo 1 di tale  legge,  nonche'  quelle
previste dai numeri  3  e  4  dell'articolo  9  della  stessa  legge,
entreranno in vigore il 1 gennaio 1974.  Resta  fermo,  agli  effetti
della fissazione dei redditi  relativi  al  periodo  d'imposta  1973,
l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi  stessi
da effettuarsi nei termini e con  le  modalita'  previsti  nel  testo
unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. 
  Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n.  825,
entreranno in vigore alla  data  che  sara'  stabilita  nei  relativi
decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974"». 
 
  L'articolo 2 e' sostituito con il seguente: 
 
  «L'articolo 14 della legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  modificato
dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle  province
saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di  importo
pari a quelle  riscosse  nell'anno  1972  o  a  quelle  attribuite  o
devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per
i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali: 
    1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo  al  netto  delle
spese di  gestione  valutate  nella  misura  del  15  per  cento;  b)
compartecipazione al  provento  dell'imposta  generale  sull'entrata,
compresa quella attribuita ai comuni montani in virtu'  dell'articolo
17,  primo  comma,  della  legge  16  settembre  1960,  n.  1014;  c)
compartecipazione  al  provento  dell'imposta  di   fabbricazione   e
corrispondente sovrimposta di  confine  sulla  benzina,  nell'importo
pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge  9  novembre
1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre  1966,  n.  1140,  e
successive variazioni; d) compartecipazione al provento  dei  diritti
erariali sui pubblici spettacoli; e)  compartecipazione  al  provento
dell'imposta unica sui giochi di abilita e sui  concorsi  pronostici;
f) diritto speciale sulle acque da tavola; 
    2)  per  le   province,   compartecipazione   al   provento:   a)
dell'imposta  generale  sull'entrata;  b)  delle  tasse  erariali  di
circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per  ogni  lira
di tributo, istituita con regio decreto-legge 30  novembre  1973,  n.
2145. 
  Inoltre ai comuni e' attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui
al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per
l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale  di  consumo
sull'energia elettrica dovuta dall'Enel. 
  Per le imposte comunali di consumo e' data facolta'  ai  comuni  di
fare riferimento alle  riscossioni  realizzate  nell'anno  1971.  Nei
confronti dei comuni che  deliberino  il  mantenimento  in  servizio,
anche in soprannumero, del personale dipendente addetto  agli  uffici
delle imposte di consumo non verra' effettuata  decurtazione  del  15
per cento prevista dal n. 1, lettera a), del presente articolo. 
  Nel caso in cui, per  qualsiasi  motivo,  non  tutto  il  personale
rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sara' determinata
in  misura  proporzionale  con  esclusivo   riferimento   al   numero
complessivo del personale in servizio alla  data  di  abolizione  del
tributo. 
  A favore dei comuni, e delle province saranno  inoltre  attribuite,
per lo stesso periodo indicato nel, primo comma, somme d'importo pari
alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta  sugli  incrementi
di valore delle aree fabbricabili  e  per  contributo  di  miglioria,
maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento. 
  Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle  province  saranno;
attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per
il primo biennio,  alle  entrate  riscosse  nell'anno  1973;  per  il
secondo biennio, alle  entrate  riscosse  nell'anno  1973  maggiorate
annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi: 
    1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b)
sovrimposte sul reddito dei terreni  e  dei  fabbricati;  c)  imposta
sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; d) imposta  di
patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; 
    2) per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e  dei
fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i
commerci, le arti e le professioni. 
  In deroga alle  disposizioni  previste  al  n.  3)  del  precedente
articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrispondera'  agli  enti
indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme  d'importo
pari  a   quelle   devolute   per   l'anno   1972   per   tributi   e
compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal  1  gennaio  1973,
maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno  precedente
ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali  quote  siano
invece variabili, la maggiorazione sara' determinata di anno in anno,
sentite le regioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1 gennaio
1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati,
si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973. 
  All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed  integrazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige,  le  disposizioni
del presente articolo e quelle di cui al numero 3)  dell'articolo  12
saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno  1972  o
all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma,
dei tributi previsti dalla modifica statutaria,  rispettivamente  per
la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  Per il periodo indicato  nel  sesto  comma  del  presente  articolo
saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria  alle  camere  di
commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo
pari alle entrate riscosse per  i  tributi  soppressi  di  rispettiva
competenza nell'anno 1973, maggiorate  annualmente,  per  il  secondo
biennio, del 5 per cento. 
  Gli enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire  ogni
entrata afferente agli esercizi  fino  al  31  dicembre  1972  per  i
tributi e le compartecipazioni a tributi  erariali  soppressi  dal  1
gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 per i  tributi  e  contributi
soppressi dal 1 gennaio 1974. 
  Per il periodo  indicato  nel  sesto  comma  l'imposta  di  cui  al
precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti  indicati
al numero 3) dell'articolo 12,  delle  province,  dei  comuni,  delle
camere di commercio e delle aziende autonome  di  soggiorno,  cura  o
turismo sara' applicata con l'aliquota massima. Il  relativo  gettito
affluira' integralmente al bilancio dello Stato. A  decorrere  dal  1
gennaio 1973 affluiranno al bilancio dello Stato anche  le  quote  di
compartecipazione a tributi erariali gia'  di  spettanza  degli  enti
locali. 
  Le intendenze di finanza provvederanno  a  disporre  mensilmente  a
favore degli enti  di  cui  al  numero  3)  dell'articolo  12,  delle
province, dei comuni, delle  camere  di  commercio  e  delle  aziende
autonome di soggiorno, cura  o  turismo,  il  pagamento  delle  somme
dovute   decurtate   dell'ammontare   dei   tributi,   contributi   e
compartecipazioni delegati a garanzia di mutui. 
  Per l'applicazione delle imposte comunali di  consumo  fino  al  31
dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le  qualificazioni
ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971. 
  I contratti di appalto e di gestione  per  conto  del  servizio  di
riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore
al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni  in  essi
previste, a detta data. 
  Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di  appalto
a  canone  fisso  e  quelli  stipulati  con  consorzi  di  esercenti,
prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati,
soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato,
sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni  anteriori  alla
proroga".» 
 
  Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente articolo 2-bis: 
 
  "Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 9  ottobre  1971,  n.
825, le parole: "Entro quattro anni dalla  entrata  in  vigore  della
presente legge", sono  sostituite  con  le  seguenti:  "Entro  il  31
dicembre 1977"". 
  All'articolo  3,  secondo  capoverso,  lettera   a),   le   parole:
"afferenti gli acquisti e le importazioni"  sono  sostituite  con  le
parole: "assolte sugli acquisti e sulle importazioni"; 
  al secondo capoverso, lettera b), le parole "afferenti gli acquisti
e le importazioni" sono sostituite  con  le  parole:  "assolte  sugli
acquisti e sulle importazioni"; la parola: "effettuate" e' sostituita
con la parola: "effettuati"; 
  al  secondo  capoverso,  lettera  c),  le  parole:  "afferenti  gli
acquisti e le importazioni" sono sostituite con le  parole:  "assolte
sugli  acquisti  e  sulle  importazioni";  le  parole:  "ovvero   gli
acquisti" sono sostituite con le parole:  "ovvero  sugli  acquisti  e
sulle importazioni"; 
  al terzo capoverso, dopo le parole: "sara' ammessa", sono  aggiunte
le parole: "su richiesta del contribuente". 
  All'articolo  4,  le  parole:  "formanti   oggetto   dell'attivita'
esercitata dai soggetti di cui all'articolo 2195, n. 2),  del  codice
civile", sono sostituite  con  le  parole:  "formanti  oggetto  delle
attivita' di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice civile"; 
 
  sono aggiunti i seguenti commi: 
  "Per  le  merci  ed  i  prodotti  soggetti  alla  imposta  generale
sull'entrata una volta tanto, sia per disposizione legislativa sia in
virtu' di facolta' accordata per legge al Ministro  per  le  finanze,
l'imposta fissata in  base  ad  aliquota  condensata  e  le  relative
addizionali  saranno  applicate,  nel  momento  in   cui   sorge   la
obbligazione tributaria,  sul  75  per  cento  del  prezzo  o  valore
soggetto alla imposta ovvero del peso o della quantita' delle merci e
prodotti stessi. 
  La norma di cui al precedente comma ha effetto dal 26 maggio 1972".
  All'articolo 5, le parole: "e per gli acquisti di beni  e  servizi"
  sono  sostituite  con  le  parole:  "e  per  gli  acquisti   e   le
  importazioni di beni e servizi". 
 
  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 5-bis. - Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli  3
e 5, per beni  strumentali  si  intendono  le  costruzioni  destinate
all'esercizio di attivita' commerciali e non  suscettibili  di  altra
destinazione senza radicale trasformazione, le  relative  pertinenze,
gli  impianti,  i  macchinari  e  gli  altri  beni  suscettibili   di
applicazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla  rivendita
nello stato originario o previa trasformazione o incorporazione". 
  "Art. 5-ter. - Le disposizioni contenute nei precedenti articoli  3
e 4, relativamente alle attivita' indicate dall'articolo 2195, n. 1),
del codice civile, e nell'articolo 5, si  intendono  applicate  anche
alle imprese artigiane ed estese alle imprese agricole per  gli  atti
che rientrano nell'attivita' esercitata". 
  "Art. 5-quater. - Sui documenti relativi  alle  operazioni  cui  si
applicano le disposizioni previste dai precedenti articoli 4 e 5  non
e' dovuta la tassa di bollo di cui all'articolo 19, n. 1 lettera  a),
della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della  Repubblica
25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni". 
  "Art. 5-quinquies. - Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e  5
si  applicano  su  richiesta  e  sotto  l'esclusiva   responsabilita'
dell'acquirente o importatore, il quale deve dichiarare per  iscritto
all'altro  contraente  o  all'ufficio  doganale   di   essere   nelle
condizioni indicate dagli articoli stessi". 
  All'articolo 8,  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "secondo  anno
successivo in" e' aggiunta la parola: "nuovi"; 
 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Qualora le condizioni di cui ai  precedenti  commi  non  risultino
realizzate,  le  imposte  afferenti  le  somme  non  reinvestite   in
conformita' alle direttive anzidette saranno  iscritte  in  un  ruolo
speciale riscuotibile  in  unica  soluzione,  da  emettere  entro  il
secondo anno successivo a quello in  cui  se  ne  sono  verificati  i
presupposti. 
  Sulle  imposte  di  cui  al  comma  precedente  si  applicano   una
soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari
all'8 per cento annuo". 
 
  Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 8-bis. - All'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n.  825,
e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per le cessioni e le importazioni  dei  prodotti  alimentari  che,
secondo le disposizioni in vigore alla data  del  31  dicembre  1972,
sono  esenti  dall'imposta  generale  sull'entrata   e   dall'imposta
prevista dal primo comma dell'articolo 17 del regio  decreto-legge  9
gennaio 1940, n. 2, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  19
giugno 1940, n. 762,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
sara'  applicata  gradualmente  nel   primo   quadriennio,   fino   a
raggiungere, a partire dal quinto anno di applicazione, la misura del
6 per cento"". 
  "Art. 8-ter. - Dopo il n. 4  del  secondo  comma  dell'articolo  11
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis) nell'ambito dell'ampliamento dei  ruoli  organici  previsto
dal precedente numero 4) ed in relazione a  particolari  esigenze  di
alcuni uffici, potranno essere emanate norme concernenti l'assunzione
di  personale  di  meccanografia  mediante   pubblici   concorsi   da
effettuarsi  in  termini  abbreviati  ed  in  deroga   alle   vigenti
disposizioni relative ai limiti massimi di  eta',  non  superiore  in
ogni caso agli anni quaranta, alle riserve  di  posti  in  favore  di
particolari categorie ed alle prove di esame da  sostituire  con  una
specifica prova  di  esame  attitudinale.  Potra',  altresi',  essere
disposta l'assunzione, con la  qualifica  di  diurnista  nella  terza
categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I annessa
al  regio  decreto-legge  4  febbraio  1937,  n.  100,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    del    personale     estraneo
all'amministrazione finanziaria che, anche se non retribuito su fondi
stanziati nello stato di previsione della spesa del  Ministero  delle
finanze, presta servizio alla data di entrata in vigore della riforma
tributaria  ed  almeno  dal  1   marzo   1972   presso   gli   uffici
dell'amministrazione  predetta  per  la  liquidazione  dei   rimborsi
dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti sui prodotti
esportati, e che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti,  ad
eccezione dei limiti di eta' e del titolo di studio"". 
  "Art. 8-quater. - Le quote esenti dall'imposta di ricchezza  mobile
stabilite dall'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle  imposte
dirette in lire 240.000, in lire  360.000  e  in  lire  600.000  sono
rispettivamente elevate a lire 360.000,  a  lire  480.000  e  a  lire
840.000. 
  La quota esente di lire 40.000  prevista  dall'ultimo  comma  dello
stesso articolo 89 e' elevata a lire 50.000. 
  Le quote di reddito indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo
90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 720.000,
in lire 660.000 e in lire 480.000 sono modificate rispettivamente  in
lire 600.000, in lire 540.000 e in lire 240.000. 
  Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il  1
gennaio 1973".