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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
Testo in vigore dal:  25-7-1972
aggiornamenti all'articolo

Art. 15


Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanerà le disposizioni transitorie e di attuazione e quelle necessarie per il coordinamento delle riforme del sistema tributario previste dalla presente legge con le altre leggi dello Stato.
Saranno determinati le condizioni, le modalità e i limiti in cui i soggetti, che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati fruiscono di esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi in relazione ai tributi aboliti, saranno ammessi in via transitoria a farli valere in sede di liquidazione e di pagamento dei nuovi tributi.
Potranno essere determinate le norme per la revisione dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora si ritenga necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato dall'imposta sul valore aggiunto.
Per le obbligazioni e titoli similari, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto delegato che disciplinerà la materia, sarà escluso in via transitoria fino alla loro scadenza ogni maggiore onere, sia per i possessori sia per gli emittenti, in confronto alla disciplina vigente alla data medesima; i relativi interessi, premi e frutti non saranno computati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le disposizioni concernenti gli enti e società finanziari, di cui ai numeri 1) e 3) dell'articolo 9, si applicheranno, fino a quando non sarà diversamente stabilito, agli enti e alle società iscritti nell'albo attualmente previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Fino a quando non saranno emanati i provvedimenti organici sugli incentivi, le esenzioni e le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo previsti da leggi relative ai tributi soppressi, che non sarà possibile sostituire, a norma dei numeri 1) e 6) dell'articolo 9, con la concessione di contributi sotto forma di buoni di imposta, e sempre quando il loro mantenimento, sentito il CIPE, risulti giustificato sulla base dei criteri indicati nei punti anzidetti, saranno attuati attraverso attenuazioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
L'aliquota dell'imposta locale sui redditi attribuita alle regioni a statuto ordinario sarà stabilita nella misura dell'1 per cento fino a quando le singole regioni non avranno provveduto a determinarla. Il relativo provento sarà devoluto allo Stato fino al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale.
Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sarà assegnata una somma, stabilita dalla legge di bilancio, a un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non siano in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle finanze, sarà amministrato da un comitato composto per non meno della metà da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati.
((2))

Saranno emanate le disposizioni occorrenti per provvedere alla revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni e dei fabbricati in tutto il territorio nazionale. Per i redditi dei fabbricati, fino a quando la revisione non sarà stata compiuta, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, restando fermo nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, anche in deroga all'esonero previsto dall'articolo 10, numero 1) della presente legge, l'obbligo di dichiarare il reddito effettivo.
((Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari che, secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista dal primo comma dell'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sarà applicata gradualmente nel primo quadriennio, fino a raggiungere, a partire dal quinto anno di applicazione, la misura del 6 per cento))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonché quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."