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LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1965)
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Testo in vigore dal:  15-10-1960

Art. 17


Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtù della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.
Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Provincie a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.