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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
Testo in vigore dal:  25-7-1972
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

((Entro il 31 dicembre 1977))
sarà stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma tributaria e alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a tributi erariali da attribuirsi in modo indiretto alle province, ai comuni, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno; cura o turismo saranno istituiti con la predetta legge ordinaria appositi fondi e le somme ad essi affluite saranno, a cura dell'Amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente fra gli enti interessati al riparto.
In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:
1) l'istituzione e la gestione diretta in economia, ove possibile, da parte dei comuni di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine; seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione all'intero territorio comunale, compresi i luoghi aperti al pubblico ed esclusi i locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, e contemporanea revisione delle norme riguardanti i diritti sulle pubbliche affissioni;
((2))

2) l'attribuzione agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province e delle regioni, con riferimento ai tributi soppressi, di una erogazione commisurata inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di fissare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali, provinciali e regionali nello spirito delle leggi istitutive dei contributi stessi;
3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: a) per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; b) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14;
4) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana da parte della commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano.
Il Consiglio dei Ministri, con l'intervento del presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto regionale siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;
5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sulla attribuzione diretta e indiretta di tributi e di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge;
6) la delegabilità a favore degli istituti mutuanti del gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi, nonché dei contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato;
7) l'esclusione ai fini della determinazione dell'imponibile per i tributi di cui agli, articoli 3, 4 e 6, a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dei cespiti relativi ad immobili di loro proprietà; semprechè tali immobili siano destinati ad usi o servizi di pubblico interesse.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonché quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."