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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1388

Istituzione del casellario centrale dei pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1997)
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Testo in vigore dal: 11-4-1972
al: 23-2-1995
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  35,  lettera f), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
che  delega  il  Governo ad emanare norme per istituire un casellario
centrale  per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai
pensionati;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per le poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Presso  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' istituito
il  casellario centrale per la raccolta e la conservazione dei dati e
delle  notizie  relative  ai  titolari di trattamenti pensionistici a
carico:
    dell'assicurazione  generale  obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
    di   regimi   obbligatori  di  previdenza  sostitutivi  di  detta
assicurazione  o  che  ne abbiano comunque comportato la esclusione o
l'esonero;
    di  regimi  obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei
liberi professionisti;
    di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere
obbligatorio.
  Gli  organi  gestori  delle  forme  di  tutela  assicurativa  prima
indicati  sono  tenuti  ad inviare all'istituto suddetto gli elementi
necessari per l'impianto del casellario centrale.
  Gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario
centrale  medesimo,  entro  sessanta  giorni dalla liquidazione delle
prestazioni, le notizie relative ai singoli pensionati.
  Il  casellario  centrale  dei  pensionati  e'  tenuto  a fornire le
notizie  risultanti  dalle  schede  in  proprio possesso, agli organi
gestori  dei  regimi  pensionistici  ed  a rilasciare le attestazioni
concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato
di pensionato.
  Le  spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario
centrale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura
stabilita  annualmente,  con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro  e  gli  altri  Ministri
interessati,  sentito  il  consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  Il contributo da parte degli enti diversi dallo Stato dovra' essere
versato  entro  due  mesi  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto  di cui al comma
precedente.
  Per  la  parte  a  carico  dello  Stato si provvedera', a decorrere
dall'esercizio  1973, con iscrizione della relativa spesa di bilancio
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto con
quelli  per  l'interno  e per il tesoro, saranno emanate le norme per
l'attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo e per il
coordinamento  con  le  disposizioni  di  cui  all'art.  64 del regio
decreto  28  giugno  1933,  n.  704, relativo allo schedario generale
delle pensioni statali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1971

                                LEONE

                                             DONAT-CATTIN - COLOMBO -
                                              FERRARI-AGGRADI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1972
  Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 135. - VALENTINI