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REGIO DECRETO 28 giugno 1933, n. 704

Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/1958)
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Testo in vigore dal:  16-7-1933

Art. 64



Presso il Ministero delle finanze è istituito un ufficio, per la formazione e la custodia di uno schedario generale delle pensioni.

Ogni ufficio centrale o direzione generale trasmette all'ufficio, non appena registrato il relativo decreto alla Corte dei conti, una scheda per ciascuna pensione o altro assegno continuativo liquidato, redatta conformemente agli allegati F, G, H al presente decreto.

L'ufficio schedario del Ministero delle finanze, ricevuta la scheda di cui al comma precedente, ricerca se al nome del pensionato o del dante causa esista altra partita di pensione e fa conoscere il risultato delle indagini all'Amministrazione che dispose la liquidazione.