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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  1-5-1969

Art. 35


Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico, norme intese a:
a) rivedere la vigente disciplina sull'invalidità pensionabile al fine di:
1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;
2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;
3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;
4) attuare una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;
5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;
6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;
b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:
1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altro forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:
sistemi diversi da quello delle tessere con marche;
i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;
il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;
3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva.
Dovrà essere altresì prevista la possibilità di versare una contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del
periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianità contributiva;
c) attuare il principio della pensione unica determinandone la
misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro rata;
d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;
e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903 - saranno previste norme:
1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;
3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;
4) per il coordinamento dell'attività dell'ENPALS con quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:
1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
stabilendo che:
gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del casellario medesimo entro il termine sopra indicato;
gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione della pensione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello e con i dati che verranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
il casellario centrale nazionale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;
le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale nazionale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS.
L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, è abrogato.