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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1388

Istituzione del casellario centrale dei pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1997)
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Testo in vigore dal:  11-4-1972 al: 23-2-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35, lettera f), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta e la conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio.
Gli organi gestori delle forme di tutela assicurativa prima indicati sono tenuti ad inviare all'istituto suddetto gli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale.
Gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al casellario centrale medesimo, entro sessanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, le notizie relative ai singoli pensionati.
Il casellario centrale dei pensionati è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso, agli organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato.
Le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura stabilita annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contributo da parte degli enti diversi dallo Stato dovrà essere versato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma precedente.
Per la parte a carico dello Stato si provvederà, a decorrere dall'esercizio 1973, con iscrizione della relativa spesa di bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per il coordinamento con le disposizioni di cui all'art. 64 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, relativo allo schedario generale delle pensioni statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971

LEONE DONAT-CATTIN - COLOMBO - FERRARI-AGGRADI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 135. - VALENTINI