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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1079

Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 8-1-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica  la  legge  18
marzo  1968,  n.  249,  concernente  delega   al   Governo   per   il
riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il  decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare di cui  all'art.  21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per il tesoro e per  il  bilancio  e  per  la
programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  giugno  1965,  n.  749,   sono
sostituite, con effetto  dal  1  luglio  1970,  dalla  tabella  unica
allegata al presente decreto. 
  I  nuovi  stipendi,  paghe  o  retribuzioni  si  riferiscono   alla
posizione  iniziale   delle   corrispondenti   categorie,   gradi   e
qualifiche, o delle singole classi di stipendio. 
  Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste piu' classi
di stipendio, le classi successive alla prima  sono  attribuite,  con
decorrenza giuridica ed  economica,  dalla  data  di  compimento  dei
periodi di servizio senza demerito,  indicati  nella  tabella  unica,
adottando le procedure previste per  il  conferimento  degli  aumenti
biennali. 
  Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi  sono
suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato,  in
ragione  del  2,50%  della  misura  iniziale  per  ogni  biennio   di
permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica,
o classe di stipendio. 
  In caso di promozione, o di conferimento in  una  stessa  qualifica
della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga  o
retribuzione, superiore a quello previsto  inizialmente  nella  nuova
posizione, sono attribuiti, nella  medesima,  gli  aumenti  periodici
necessari  per  assicurare  uno  stipendio,  paga   o   retribuzione,
d'importo immediatamente superiore a quello in godimento. 
  La disposizione di cui al precedente comma si applica  agli  operai
dello Stato nei casi  di  nomina  a  categoria  superiore  o  a  capo
operaio. 
  Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  19,  con  le
modifiche disposte dal presente decreto.