stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 749

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1998)
Testo in vigore dal:  24-7-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella, quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.