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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1079

Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e per la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite, con effetto dal 1 luglio 1970, dalla tabella unica allegata al presente decreto.
I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle singole classi di stipendio.
Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste più classi di stipendio, le classi successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali.
Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica, o classe di stipendio.
In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.
La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo operaio.
Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le modifiche disposte dal presente decreto.