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LEGGE 8 aprile 1969, n. 161

Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.

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Testo in vigore dal: 20-5-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294,
quale  risulta  sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966,
n. 526, e' sostituito dal seguente:
  "In  deroga  alle  disposizioni  della  legge urbanistica 17 agosto
1942,  n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n.
765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti,
pubblicati  ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a
8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971".