LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1993)
Testo in vigore dal: 7-9-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
        Espropriabilita' delle arco della zona di espansione.

  L'approvazione del piano di ricostruzione da' facolta' ai Comuni di
espropriare  le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui
all'art.  3, lettera a). Il prefetto, su richiesta del Comune, ordina
l'occupazione di urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 71
e  seguenti  della  legge  25  giugno  1865,  n.  2359,  e successive
modificazioni.
  Sono  fatti  salvi  a favore dei proprietari espropriati o dei loro
eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica
17  agosto  1942,  n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire
fabbricati  di  loro  proprieta' gia' esistenti nel perimetro urbano.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  12  agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che  "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n.
1402".