LEGGE 5 luglio 1966, n. 526

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta' di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 31-7-1966
                               Art. 6.

  L'articolo  4  della legge 31 marzo 1956, n. 294, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  piano  regolatore generale del comune di Venezia approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre 1962, viene
attuato  mediante  piani  particolareggiati  concernenti singole zone
della  citta' di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San
Nicolo'  a  Pellestrina  inclusa  e  la Giudecca, nonche' le isole di
Murano,  Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con
edifici monumentali.
  In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n.  1150,  i  piani  particolareggiati  di cui al primo comma saranno
redatti,  pubblicati  ed  approvati  con  le  norme  contenute  negli
articoli  da  3  a  8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Fino  all'approvazione  di tali piani particolareggiati, nelle zone
di  cui  al  primo  comma,  non potra' essere autorizzata ed eseguita
alcuna  opera  senza  il  preventivo  nulla-osta  del Magistrato alle
acque,  il  quale  accertera', sentita la sezione urbanistica, che le
opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della citta',
secondo  le  previsioni  del  piano regolatore generale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.
  Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite
sulla  base  ed  in  conformita'  di  licenze edilizie rilasciate con
l'osservanza  delle  disposizioni  del  piano  regolatore generale 17
dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformita' di licenze edilizie
rilasciate   prima   dell'entrata  in  vigore  del  piano  regolatore
generale,  cui  vanno  applicate,  a tutti gli effetti, le sole norme
urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.
  Per  i  lavori  e  le  espropriazioni  da  eseguire  per  scopo  di
risanamento    nell'ambito   del   piano   generale   e   di   quelli
particolareggiati,  puo'  essere  concesso  al  comune  un contributo
statale  nella  misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti
annuali di cui all'articolo 2 della presente legge".