stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1969)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-5-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


Il piano regolatore generale del comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonché le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con edifici monumentali.
((In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971))
.
Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.
((Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, né aumenti di volumi o di superficie calpestabile))
.
Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.
Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge.