LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1969)
Testo in vigore dal: 20-5-1969
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Il  piano  regolatore  generale del comune di Venezia approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre 1962, viene
attuato  mediante  piani  particolareggiati  concernenti singole zone
della  citta' di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San
Nicolo'  a  Pellestrina  inclusa  e  la Giudecca, nonche' le isole di
Murano,  Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con
edifici monumentali.
  ((In  deroga  alle  disposizioni  della legge urbanistica 17 agosto
1942,  n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n.
765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti,
pubblicati  ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a
8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971)).
  Fino  all'approvazione  di tali piani particolareggiati, nelle zone
di  cui  al  primo  comma,  non potra' essere autorizzata ed eseguita
alcuna  opera  senza  il  preventivo  nulla-osta  del Magistrato alle
acque,  il  quale  accertera', sentita la sezione urbanistica, che le
opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della citta',
secondo  le  previsioni  del  piano regolatore generale approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962. ((Tuttavia
il  sindaco  per  gli  edifici  non notificati ai sensi della legge 1
giugno  1939,  n.  1089, potra' rilasciare, senza il preventivo nulla
osta  del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche in
conformita' alle destinazioni previste nel piano regolatore generale,
che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, ne'
aumenti di volumi o di superficie calpestabile)).
  Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite
sulla  base  ed  in  conformita'  di  licenze edilizie rilasciate con
l'osservanza  delle  disposizioni  del  piano  regolatore generale 17
dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformita' di licenze edilizie
rilasciate   prima   dell'entrata  in  vigore  del  piano  regolatore
generale,  cui  vanno  applicate,  a tutti gli effetti, le sole norme
urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.
  Per  i  lavori  e  le  espropriazioni  da  eseguire  per  scopo  di
risanamento    nell'ambito   del   piano   generale   e   di   quelli
particolareggiati,  puo'  essere  concesso  al  comune  un contributo
statale  nella  misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti
annuali di cui all'articolo 2 della presente legge.