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LEGGE 1 novembre 1965, n. 1179

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  4-11-1965

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonché degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.
Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del sindaco del Comune interessato, anche su aree:
a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, purché siano giù dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;
b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilità di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.
I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 23 per cento dello ammontare complessivo delle operazioni di mutuo che si effettuino ai sensi del presente titolo, sempre che trattasi di abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1 gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni.
I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione.
I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.
La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.
La garanzia dello Stato continuerà a sussistere, qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale.
I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.
I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.
I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinchè il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.
I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto è a loro carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi, entro il termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici, con gli Istituti indicati nell'articolo 4.
Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti anzidetti le convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge del presente decreto.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Allo scopo di porre gli Istituti indicati nell'articolo 4 in condizioni di limitare, ai sensi del predetto articolo, l'onere totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde agli Istituti stessi un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai mutuatari. Nel costo effettivo è compresa, oltre alle voci di cui al comma ottavo dell'articolo 4, ove del caso, la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle. Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.
La concessione dei contributi è disposta, con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, competente per territorio, ai singoli Istituti sulla base dei contratti di mutuo stipulati.
Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908".
All'articolo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) alla ripartizione, territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9, dei contributi previsti dal presente titolo".
All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. È consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati".
Dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o costruire con i benefici del presente decreto, nonché l'incidenza massima del costo delle aree".
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli della Imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro".
L'ultimo comma è soppresso.
All'articolo 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, singolarmente ovvero riuniti in consorzi o cooperative, sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, acquistare o costruire le abitazioni".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da acquistare o da costruire, debbono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1965 ad uno degli Istituti indicati nell'articolo 4.
L'Istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare, se trattasi di nuova costruzione, il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato ovvero, se trattasi di acquisto di abitazione già costruita o in corso di costruzione, la pianta dell'abitazione stessa con l'indicazione del prezzo di acquisto od una relazione sulle caratteristiche del fabbricato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo.
Saranno preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscano a costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e che abbiano i prezzi meno elevati in relazione ai limiti stabiliti nel decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8. Altri criteri preferenziali, subordinatamente ai due precedentemente indicati, potranno essere stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici".
All'articolo 11, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6, gli Istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente:
a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati del progetto esecutivo di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo;
b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo;
c) la documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti da parte dei destinatari delle abitazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 9.
Gli Uffici del Genio civile accertano la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche di cui al precedente articolo 8 ed agli elaborati di progetto, nonché il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti e trasmettono al Provveditorato regionale alle opere pubbliche la domanda di concessione del contributo munita di un certificato di regolare esecuzione delle costruzioni ovvero per le abitazioni di cui al punto b) un certificato di conformità ai citati requisiti".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"È vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'articolo 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'articolo 8, purché il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.
Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.
L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.

La

locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia". Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 1

"ART. 12-bis. - L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritti del contratto di mutuo contemplato all'articolo 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 novembre 1965

SARAGAT MORO - MANCINI - PIERACCINI - COLOMBO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE