stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 25

Modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e del gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 aprile 1964, n. 189 (in G.U. 18/04/1964, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-2-1964 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della, Costituzione Vista la, tariffa per l'applicazione dei dazi doganali approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella, legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;
Visto il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503 convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627, che modifica l'imposta di fabbricazione sulla benzina Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni dell'imposta, di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;
Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111, recante ritocchi al regime fiscale della benzina Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sugli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) è aumentata da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale.
L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 6), della tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per il prodotto denominato "jet fuel J P 4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 885 a lire 1.068,50 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è aumentata da lire 3.600 a lire 4.350 per quintale.