stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1954, n. 503

Modificazione all'imposta di fabbricazione sulla benzina.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 luglio 1954, n. 627 (in G.U. 14/08/1954, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/1958)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-12-1958
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali approvata con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per la benzina è stabilita nella misura di lire 11.200 per quintale. (2)
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1415, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che alla imposta di fabbricazione sulla benzina ed alla corrispondente sovraimposta di confine, previste dal presente articolo, viene aggiunta in via temporanea una sovrimposta addizionale di L. 1780 al quintale.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1415, come modificato dal D.L. 17 ottobre 1958, n. 938, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 1958, n. 1070, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 10 novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento.
La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.