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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 25

Modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e del gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 aprile 1964, n. 189 (in G.U. 18/04/1964, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-2-1964
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  77,  comma  secondo,  della,  Costituzione Vista la,
tariffa per l'applicazione dei dazi doganali approvata con il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1961,  n.  1339,  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella,
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e le successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  3  dicembre 1953, n. 878, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   31   gennaio  1954,  n.  2,  recante
modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;
  Visto  il  decreto-legge  26  luglio  1954, n. 503 convertito nella
legge 31 luglio 1954, n. 627, che modifica l'imposta di fabbricazione
sulla  benzina  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1960,  n.  406,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 13 luglio 1960, n. 661,
recante  diminuzioni  dell'imposta,  di  fabbricazione  sulla benzina
nonche' sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;
  Visto  il  decreto-legge  21  gennaio  1961,  n. 2, convertito, con
modificazioni,  nella legge 9 marzo 1961, n. 111, recante ritocchi al
regime  fiscale  della  benzina  Vista  la legge 31 dicembre 1962, n.
1852,   recante   modificazioni   al   regime  fiscale  dei  prodotti
petroliferi  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza di
modificare   il  regime  fiscale  della  benzina,  degli  idrocarburi
aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti
per autotrazione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia
e la giustizia, per l'industria e il commercio e per il commercio con
l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine   sulla   benzina  e  sugli  idrocarburi  aciclici  saturi  e
naftenici,  liquidi  (in  frazioni  ristrette di distillati petrolici
leggeri  e  prodotti simili) e' aumentata da lire 8.850 a lire 10.685
per quintale.
  L'aliquota   ridotta   di   imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punto  6),  della  tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1962, n.
1852,  per  il  prodotto  denominato  "jet  fuel  J  P  4", destinato
all'Amministrazione  della  difesa,  e'  aumentata da lire 885 a lire
1.068,50  per  quintale  relativamente  al  quantitativo eccedente il
contingente  annuo  di  tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta
l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e' aumentata
da lire 3.600 a lire 4.350 per quintale.