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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1339

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione con l'inquadramento delle sottovoci della tariffa nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale esterna della Comunità Economica Europea e con il regime daziario in vigore dal 1 gennaio 1962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1961 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
Visto il decreto presidenziale 20 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenuto nella parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con la Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1955;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmato dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 776, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203; che ratifica, e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;
Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni preliminari, le note e le voci della vigente tariffa doganale italiana, onde ottenere una migliore formulazione tecnica del loro testo per armonizzarlo con le disposizioni concernenti tributi da riscuotersi in aggiunta al dazio doganale o per il suo adeguamento agli impegni internazionali nell'ambito del citato Trattato che istituisce la Comunità economica europea e per il suo inquadramento nella tariffa comune esterna della predetta Comunità; nonché di apportare alcune modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Sono approvate l'annessa tariffa dei dazi doganali di importazione e relativa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, nonché le disposizioni preliminari alla stessa tariffa che, a decorrere dal 1 gennaio 1962, sostituiscono la tariffa dei dazi doganali di importazione, le relative disposizioni preliminari e i dazi approvati con i decreti presidenziali 26 dicembre 1958, n. 1100; 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103 e 1104; 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive aggiunte e modificazioni.
Il regime daziario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, per il frumento importato a reintegro, resta fermo fino alla scadenza stabilita nel decreto stesso.