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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961, n. 1112

Modificazioni al regime daziario in relazione al primo accostamento dei dazi della tariffa doganale nazionale a quelli della tariffa comune C.E.E.

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Testo in vigore dal:  1-11-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluse a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti di America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dello Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulla tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati;b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;
Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria per il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586, e alla tabella B annessa al decreto presidenziale 3 aprile 1961, n. 321, sono apportate le seguenti variazioni riflettenti i contingenti per i prodotti sottoindicati che debbono essere importati sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
a) è ridotto a tonnellate 250 il contingente di allumina (nota alla voce della tariffa doganale ex 28.20-a), ammessa in esenzione da dazio se destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica;
b) è ridotto a tonnellate 2 il contingente di fluotantalato di potassio (voce ex 28.29-c), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica;
c) è ridotto a tonnellate 150 il contingente di terziario dodecil mercaptano (nota alla voce ex 29.31-i), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica;
d) è ridotto a metri cubi 370.000 il contingente di legno tropicale (voce 44.03-b-2), ammesso in esenzione da dazio.