stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1961, n. 390

Deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'articolo 37 del Trattato istitutivo della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-6-1961 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Vista, la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, che applica la prima riduzione daziaria prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, che stabilisce la tariffa di vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, che reca variazioni alla tariffa di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi.