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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1961, n. 390

Deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'articolo 37 del Trattato istitutivo della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-6-1961
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto-legge  13 gennaio 1936, n. 70, convertito
nella  legge  4  giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di
vendita delle cartine e tubetti per sigarette;
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista,  la  legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica
ed  esecuzione  del  Trattato  che  istituisce la Comunita' Economica
Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
  Vista  la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione
fiscale dei prodotti oggetto di monopolio dello Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958,
n.  1103,  che  applica  la  prima  riduzione  daziaria  prevista dal
Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n.
167, che stabilisce la tariffa di vendita dei generi di monopolio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n.  1114, che reca variazioni alla tariffa di vendita delle cartine e
tubetti per sigarette;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960,
n. 1587, che stabilisce le modalita' di applicazione degli articoli 9
e 10 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per gli affari esteri e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942,
n. 907, e' ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli
Stati  Membri  della  Comunita'  Economica  Europea  nel limite di un
contingente  annuale  pari  al  5% della produzione nazionale, previo
nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando
trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi.