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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1172

Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/1977)
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Testo in vigore dal:  1-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Presso il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C per gli assistenti e lettori ordinari, per il personale tecnico e per il personale subalterno delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Le tabelle predette sono vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
Il personale di cui ai presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.